REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 12 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del DLgs 112/98, dalle Regioni nonche' dai beni pervenuti ad altro titolo. 2. In caso di scioglimento dell'Agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.