REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 11                                                               
Organizzazione e personale                                                      
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati           
con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei                   
principi di cui al DLgs 30 marzo 2001, n. 165 conformemente alle                
disposizioni del presente accordo.                                              
2. L'Agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal                 
Magistrato per il Po.                                                           
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale                       
dell'Agenzia si applica il Contratto collettivo del Comparto                    
Regioni-Enti locali.                                                            
4. E' fatta salva la possibilita' di assunzione di personale tramite            
procedure selettive, ai sensi del DLgs 165/01.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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