REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 10                                                               
Collegio dei Revisori                                                           
1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Comitato d'indirizzo.               
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri             
effettivi ed un supplente, iscritti nel Registro dei Revisori dei               
conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.                    
3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita' contabile,           
gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie                   
osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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