REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 8                                                                
Comitato tecnico                                                                
1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attivita'                   
dell'Agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il              
Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai                      
responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art.           
1.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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