LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 7
Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo collegiale formato dagli
Assessori delle Regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con
presidenza a rotazione di durata biennale.
2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:
a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;
b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di
contabilita' proposti dal Direttore;
e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il
conto consuntivo predisposti dal Direttore;
f) approva la relazione programmatica sull'attivita' dell'Agenzia
predisposta dal Direttore;
g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art.
5.
3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimita' dei
componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito
regolamento interno.