REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 5 Avvalimento 1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'Agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'Agenzia stessa e con oneri a proprio carico.