REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 4                                                                
Funzioni                                                                        
1. L'Agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorita' di                 
Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le                  
seguenti funzioni:                                                              
a) la programmazione operativa degli interventi;                                
b) la progettazione e attuazione degli interventi;                              
c) la polizia idraulica;                                                        
d) la gestione del servizio di piena;                                           
e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione               
delle pertinenze idrauliche demaniali;                                          
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi                        
interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del DLgs 112/98,            
al fine di garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico.               
2. L'Agenzia provvede a coordinare le attivita' funzionali alla                 
realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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