LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 4
Funzioni
1. L'Agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorita' di
Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le
seguenti funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione
delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi
interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del DLgs 112/98,
al fine di garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico.
2. L'Agenzia provvede a coordinare le attivita' funzionali alla
realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.