LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 3
Ambito territoriale dell'Agenzia
1. In fase di prima applicazione, l'Agenzia esercita le funzioni di
cui all'art. 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata
cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.
2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla
costituzione dell'Agenzia, si procede a verifica e le eventuali
modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni
interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti.