REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 3                                                                
Ambito territoriale dell'Agenzia                                                
1. In fase di prima applicazione, l'Agenzia esercita le funzioni di             
cui all'art. 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata                  
cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.           
2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla                 
costituzione dell'Agenzia, si procede a verifica e le eventuali                 
modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni           
interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalita'               
previste dai rispettivi ordinamenti.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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