LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 2
Generalita'
1. L'Agenzia e' denominata Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPO), ha sede in Parma ed e' articolata in Sezioni territoriali
determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'art. 6.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, l'Agenzia opera
come Ente strumentale delle Regioni.
3. L'Agenzia ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di
autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale
secondo quanto previsto dal presente accordo.