REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 4                                                                
Disposizioni finanziarie                                                        
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, provvede              
per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle                 
funzioni attribuite all'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie            
conferite dallo Stato in attuazione dell'art. 7 del DLgs 112/98,                
trasferendole annualmente all'Agenzia.                                          
2. La Giunta regionale e' autorizzata all'iscrizione, nello stato di            
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, dei               
capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione delle                  
assegnazioni statali vincolate agli scopi indicati al comma 1 del               
presente articolo.                                                              
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del                 
fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonche' della quota di concorso                
finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni                
interessate, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei            
limiti delle disponibilita' finanziarie autorizzate a tale scopo dal            
bilancio regionale.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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