LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, provvede
per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle
funzioni attribuite all'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie
conferite dallo Stato in attuazione dell'art. 7 del DLgs 112/98,
trasferendole annualmente all'Agenzia.
2. La Giunta regionale e' autorizzata all'iscrizione, nello stato di
previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, dei
capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione delle
assegnazioni statali vincolate agli scopi indicati al comma 1 del
presente articolo.
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del
fabbisogno annuale dell'Agenzia, nonche' della quota di concorso
finanziario ad essa spettante in base all'accordo tra le Regioni
interessate, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti delle disponibilita' finanziarie autorizzate a tale scopo dal
bilancio regionale.