REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)
Art. 2 Contenuto e modifica dell'accordo 1. L'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa. 2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.