REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 2                                                                
Contenuto e modifica dell'accordo                                               
1. L'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia sono disciplinati                
dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente              
legge, quale parte integrante della stessa.                                     
2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le                  
Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione                  
dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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