REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento,
riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua
pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 17 del TU 1775/33.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni
amministrative previste all'art. 155 della L.R. 3/99 si applicano
anche alle violazioni del presente Regolamento nelle parti in cui
sostituisce la disciplina di cui al TU 1775/33.
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17 del RD n. 1775 del 1993, citato alla nota 1)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 17
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dall'articolo 28, commi 3
e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o
utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell'Autorita' competente. Nel caso di violazione del
disposto del comma 1, l'Amministrazione competente dispone la
cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni
altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e'
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
cinque milioni a Lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare
tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
cinquecentomila a Lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni
caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita'
competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le
necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione
provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di
interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in
palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 155 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 155 - Vigilanza e sanzioni amministrative
1. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle
violazioni in materia di polizia delle acque nonche' la
determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni
amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile
1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di
cui all'art. 219 del TU n. 1775 del 1933 (RD 11 dicembre 1933, n.
1775), nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni
stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di
attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma da Lire 200.000 a Lire 2.000.000. Rimane ferma la
facolta' della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal
diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui
all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che
pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle
acque sotterranee, puo' disporre la riduzione in pristino, fissando i
modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza
del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con
recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalita'
e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.".
3) Il RD n. 1775 del 1933 e' citato alla nota 1) all'art. 9.