REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO VI                                                        
        NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                    
          Art. 42                                                               
Norme speciali                                                                  
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi             
mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla            
L.R. 6 settembre 1999, n. 25, e' concessa all'Agenzia di ambito                 
competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove e'               
ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che                  
beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale                
risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi            
di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del                 
servizio idrico integrato.                                                      
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili e'           
concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che                 
preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non e' tenuto a                    
presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta                   
direttamente col Consorzio gestore.                                             
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e                
irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23,                  
limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa            
acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal              
Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse                
ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio,             
che puo' dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.               
4. La Regione puo' individuare, mediante apposita cartografia,                  
reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali            
con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei               
deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i             
quali e' rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione                   
competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso                
irriguo, al fine di assicurare la piu' razionale utilizzazione della            
risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti            
che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le           
modalita' di cui al comma 3, e puo' avvalersi della facolta' di                 
destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27             
della Legge 36/94. Restano valide fino alla scadenza le concessioni             
di derivazione gia' rilasciate sul corso d'acqua naturale.                      
NOTE ALL'ART. 42                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Legge n. 36 del 1994 e' citata alla nota 3) all'art. 2.                   
2) La L.R. n. 25 del 1999 e' citata alla nota 5) all'art. 12.                   
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 27 della Legge n. 36 del 1994, citata alla nota           
3) all'art. 2, e' riportato alla nota all'art. 40.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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