REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi
mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla
L.R. 6 settembre 1999, n. 25, e' concessa all'Agenzia di ambito
competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove e'
ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che
beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale
risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi
di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del
servizio idrico integrato.
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili e'
concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che
preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non e' tenuto a
presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta
direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e
irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23,
limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa
acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal
Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse
ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio,
che puo' dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione puo' individuare, mediante apposita cartografia,
reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali
con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei
deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i
quali e' rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione
competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso
irriguo, al fine di assicurare la piu' razionale utilizzazione della
risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti
che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le
modalita' di cui al comma 3, e puo' avvalersi della facolta' di
destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27
della Legge 36/94. Restano valide fino alla scadenza le concessioni
di derivazione gia' rilasciate sul corso d'acqua naturale.
NOTE ALL'ART. 42
Comma 1
1) La Legge n. 36 del 1994 e' citata alla nota 3) all'art. 2.
2) La L.R. n. 25 del 1999 e' citata alla nota 5) all'art. 12.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 27 della Legge n. 36 del 1994, citata alla nota
3) all'art. 2, e' riportato alla nota all'art. 40.