REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO V                                                         
        DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI                                    
               CAPO II                                                          
       Procedimento in attuazione dell'art. 27   della Legge 36/94              
          Art. 41                                                               
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione                                    
1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Servizio nella cui             
circoscrizione e' ubicata l'opera di presa afferente alla concessione           
di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:                       
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;                             
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa                    
utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di                
prelievo;                                                                       
c) uso della risorsa;                                                           
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari                 
dell'approvvigionamento.                                                        
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai             
seguenti allegati:                                                              
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua            
ad uso irriguo o di bonifica;                                                   
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;                   
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa                  
documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si                 
evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;                
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle            
portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;                           
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;                 
f) pronuncia di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 6 della           
Legge 349/86, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai           
sensi della L.R. 9/99;                                                          
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai                    
destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini                               
dell'approvvigionamento di imprese produttive.                                  
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza              
della domanda o degli allegati, puo' richiedere eventuali                       
integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni             
per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del                   
procedimento e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di               
presentazione della documentazione integrativa. Il mancato                      
adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilita'           
della domanda.                                                                  
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati,            
verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi             
da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle             
condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresi' la                 
compatibilita' con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli              
altri interessi pubblici.                                                       
5. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in 60              
giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il               
predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di                    
autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni                    
documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo               
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto,                
secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi                  
stabiliti dall'art. 152 della L.R. 3/99.                                        
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Capo ha durata             
non superiore a quella della concessione originaria, di cui non                 
costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e puo' essere subordinata           
ad ulteriori condizioni e prescrizioni.                                         
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 349 del 1986, citata alla nota           
1) all'art. 26, e' riportato alla stessa nota.                                  
2) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.                    
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 20.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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