REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO II
Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94
Art. 41
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata al Servizio nella cui
circoscrizione e' ubicata l'opera di presa afferente alla concessione
di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa
utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di
prelievo;
c) uso della risorsa;
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari
dell'approvvigionamento.
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai
seguenti allegati:
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua
ad uso irriguo o di bonifica;
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa
documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si
evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle
portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;
f) pronuncia di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 6 della
Legge 349/86, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai
sensi della L.R. 9/99;
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai
destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini
dell'approvvigionamento di imprese produttive.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza
della domanda o degli allegati, puo' richiedere eventuali
integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni
per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del
procedimento e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Il mancato
adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilita'
della domanda.
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati,
verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi
da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle
condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresi' la
compatibilita' con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli
altri interessi pubblici.
5. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in 60
giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il
predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di
autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni
documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto,
secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi
stabiliti dall'art. 152 della L.R. 3/99.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Capo ha durata
non superiore a quella della concessione originaria, di cui non
costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e puo' essere subordinata
ad ulteriori condizioni e prescrizioni.
NOTE ALL'ART. 41
Comma 2
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 349 del 1986, citata alla nota
1) all'art. 26, e' riportato alla stessa nota.
2) La L.R. n. 9 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 26.
Comma 5
3) Il testo dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 20.