REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

               TITOLO III                                                       
         ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE                                           
          Art. 33                                                               
Revoca                                                                          
1. La concessione puo' essere revocata in qualunque momento per                 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al                      
verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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