REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 31
Varianti alla concessione
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette
alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di
nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica
alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo
utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle
opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una
nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli
impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del
prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1,
sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere
assentite dal Servizio.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario
presenta apposita richiesta con le modalita' previste dall'art. 6,
comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a
pubblicazione ne' condizionate all'acquisizione dei pareri di cui
all'art. 12, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso,
non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo'
essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la
nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata
nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovra' essere
obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.