REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
              CAPO IV                                                           
          Procedimenti connessi alla concessione                                
          Art. 31                                                               
Varianti alla concessione                                                       
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette            
alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di            
nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica            
alla concessione originaria relativa a:                                         
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo               
utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle            
opere di derivazione;                                                           
b) variazione in aumento del prelievo;                                          
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una           
nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;              
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli                
impianti a servizio delle derivazioni.                                          
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del           
prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1,           
sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere                 
assentite dal Servizio.                                                         
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario                
presenta apposita richiesta con le modalita' previste dall'art. 6,              
comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:                   
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,                       
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.            
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a                   
pubblicazione ne' condizionate all'acquisizione dei pareri di cui               
all'art. 12, commi 1 e 2.                                                       
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso,              
non piu' utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, puo'             
essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la               
nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata               
nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovra' essere             
obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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