REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
              CAPO IV                                                           
          Procedimenti connessi alla concessione                                
          Art. 27                                                               
Rinnovo della concessione                                                       
1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione               
della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del                 
titolo, da presentarsi con le modalita' indicate all'art. 6. Il                 
richiedente, di norma, e' esentato dalla presentazione degli                    
elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.             
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ne'                  
condizionate al parere dell'Autorita' di bacino, ai sensi dell'art.             
7, comma 2, del RD 1775/33. L'Amministrazione ha facolta' di                    
condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni,           
attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare           
aggiuntivo.                                                                     
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti                      
sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della                    
concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova                    
concessione.                                                                    
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali            
alla concessione originaria, alla domanda dovra' essere allegata la             
documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.                                
5. La concessione non e' rinnovata qualora sopravvengano ragioni di             
pubblico interesse in relazione alla tutela della qualita', quantita'           
e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di            
diniego della concessione di cui all'art. 22.                                   
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato e'                 
adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle            
eventuali varianti assentite.                                                   
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la                
domanda e' assoggettata al procedimento di rilascio di nuova                    
concessione.                                                                    
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il             
prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto              
degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.                  
NOTA ALL'ART. 27                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD n. 1775 del 1933, citato alla           
nota 1) all'art. 9, e' riportato alla stessa nota.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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