REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 27
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione
della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del
titolo, da presentarsi con le modalita' indicate all'art. 6. Il
richiedente, di norma, e' esentato dalla presentazione degli
elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ne'
condizionate al parere dell'Autorita' di bacino, ai sensi dell'art.
7, comma 2, del RD 1775/33. L'Amministrazione ha facolta' di
condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni,
attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare
aggiuntivo.
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti
sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della
concessione e' soggetto al procedimento di rilascio di nuova
concessione.
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali
alla concessione originaria, alla domanda dovra' essere allegata la
documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
5. La concessione non e' rinnovata qualora sopravvengano ragioni di
pubblico interesse in relazione alla tutela della qualita', quantita'
e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di
diniego della concessione di cui all'art. 22.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato e'
adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle
eventuali varianti assentite.
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la
domanda e' assoggettata al procedimento di rilascio di nuova
concessione.
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il
prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto
degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD n. 1775 del 1933, citato alla
nota 1) all'art. 9, e' riportato alla stessa nota.