REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
            CAPO II                                                             
      Conclusione del procedimento                                              
          Art. 23                                                               
Concessione d'acqua e di beni demaniali                                         
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la                
realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione             
di aree demaniali e' adottato un unico provvedimento di concessione             
per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo            
del canone da corrispondere annualmente e' relativo alla sola                   
concessione della risorsa idrica.                                               
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque                      
superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio              
forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le                   
modalita' di cui al presente Regolamento, previa acquisizione                   
dall'autorita' competente del titolo concessorio dell'area demaniale.           
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque                      
superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio              
regionale, la concessione viene rilasciata con le modalita' di cui al           
presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorita' competente             
del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.                       
4. Il Servizio puo' rilasciare ai Consorzi di bonifica e di                     
irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale            
vettore di acque gia' concesso o richieste da convogliare nelle reti            
consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di              
versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in                   
alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi                   
dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione                
dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene                         
l'autorizzazione idraulica nonche' le prescrizioni relative ai                  
dispositivi e alle modalita' di immissione della risorsa nel corso              
d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il                   
vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della                     
concessione d'acqua, e' assentito unitamente alla concessione                   
dell'acqua.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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