REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 16
Autorizzazione alla perforazione di pozzi
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da
esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina
prevista all'art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni
su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o
indagini previsti dall'art. 98 del citato RD e la perforazione del
pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo
aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini
preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalita' di realizzazione della perforazione con particolare
riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla/e falda/e
captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non
puo' essere superiore a sei mesi, con possibilita' di proroga per
ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi
sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle
falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre
apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a
consentire prelievi di campioni di acqua da parte della
Amministrazione pubblica.
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo puo' essere revocata
in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni
di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio
l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine
dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalita' esecutive della perforazione, il
diametro e la profondita' del pozzo, le quote delle fenestrature, le
modalita' costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si
prevede di installare;
e) il tipo di falda captata.
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di
cui al comma 4 indica altresi':
a) le modalita' di effettuazione ed i risultati di una prova di
pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia
idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti
il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia
alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti,
presenti nell'area di influenza della prova;
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove
possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo,
schematizzata tramite sezioni.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della
concessione.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 95 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 95
Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei
comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque
sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve
chiederne l'autorizzazione all'Ufficio del Genio civile, corredando
la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione
che si propone di eseguire.
L'ufficio del Genio civile da' comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le
opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone
l'affissione per quindici giorni all'Albo del Comune nel cui
territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni
eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a
presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito
l'Ufficio Distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non
vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino
motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega
l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei Lavori
pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio
superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui
vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le
modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal
richiedente e la indennita' da corrispondersi anticipatamente al
proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva
agli interessati l'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria.".
2) Il testo dell'art. 98 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)
all'art. 9, e' il seguente:
"Art. 98
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per
territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi,
compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca
di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal
caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della Legge 25 giugno 1865, n.
2359, sulla espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e
seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee
dei terreni.".