REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 16                                                               
Autorizzazione alla perforazione di pozzi                                       
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da                 
esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina           
prevista all'art. 95 del RD 1775/33 relativamente alle perforazioni             
su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o           
indagini previsti dall'art. 98 del citato RD e la perforazione del              
pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo              
aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.                                     
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:                               
a) le modalita' di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini               
preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;                             
b) le modalita' di realizzazione della perforazione con particolare             
riferimento alla profondita' massima raggiungibile ed alla/e falda/e            
captabile/i;                                                                    
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non              
puo' essere superiore a sei mesi, con possibilita' di proroga per               
ulteriori sei mesi;                                                             
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi                       
sull'equilibrio idrogeologico;                                                  
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle           
falde;                                                                          
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre                   
apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a                   
consentire prelievi di campioni di acqua da parte della                         
Amministrazione pubblica.                                                       
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo puo' essere revocata            
in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni             
di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.               
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio                       
l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine            
dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:               
a) l'esatta localizzazione della perforazione;                                  
b) la descrizione delle modalita' esecutive della perforazione, il              
diametro e la profondita' del pozzo, le quote delle fenestrature, le            
modalita' costruttive delle opere a protezione del pozzo;                       
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;                                    
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si                
prevede di installare;                                                          
e) il tipo di falda captata.                                                    
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di             
cui al comma 4 indica altresi':                                                 
a) le modalita' di effettuazione ed i risultati di una prova di                 
pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia                   
idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti            
il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia               
alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti,            
presenti nell'area di influenza della prova;                                    
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove                  
possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo,                  
schematizzata tramite sezioni.                                                  
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute                             
nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della                 
concessione.                                                                    
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 95 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)           
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 95                                                                        
Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei             
comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque            
sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve                  
chiederne l'autorizzazione all'Ufficio del Genio civile, corredando             
la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione            
che si propone di eseguire.                                                     
L'ufficio del Genio civile da' comunicazione della domanda al                   
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le                 
opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone            
l'affissione per quindici giorni all'Albo del Comune nel cui                    
territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni                       
eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a            
presentare opposizione.                                                         
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito                    
l'Ufficio Distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non           
vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino                
motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega                
l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei Lavori           
pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio                     
superiore.                                                                      
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui            
vi siano opposizioni.                                                           
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le                    
modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal                 
richiedente e la indennita' da corrispondersi anticipatamente al                
proprietario del suolo.                                                         
Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva             
agli interessati l'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria.".                  
2) Il testo dell'art. 98 del RD n. 1775 del 1933, citato alla nota 1)           
all'art. 9, e' il seguente:                                                     
"Art. 98                                                                        
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per                   
territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi,                
compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca           
di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal            
caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della Legge 25 giugno 1865, n.            
2359, sulla espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e            
seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee             
dei terreni.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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