REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 12                                                               
Acquisizione di ulteriori pareri                                                
1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla                 
tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione,            
i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il                
rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di                      
obbligatorieta' quelli emessi dai seguenti Enti:                                
a) Autorita' di bacino ai sensi dell'art. 9;                                    
b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica                
competenza e in ordine alla verifica di compatibilita' con le                   
previsioni dei Piani settoriali.                                                
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente                    
richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:                                     
a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate                    
all'interno dei parchi e delle aree protette;                                   
b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi           
dell'art. 92, comma 1, lett. b) del DLgs 112/98, per l'espressione              
del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito                   
territoriale di competenza;                                                     
c) Azienda Unita' sanitaria locale, per le derivazioni destinate al             
consumo umano come definito dall'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n.            
31, ai fini delle verifiche di conformita' previste dall'art. 8 del             
decreto medesimo;                                                               
d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi             
dell'art. 21, comma 3 bis, del RD 1775/33;                                      
e) agenzia di ambito di cui alla L.R. 25/99, per le derivazioni                 
destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r), e per           
quelle destinate ad attivita' classificate come produttive ai sensi             
del DLgs 152/99 in materia di scarichi, con esclusione delle                    
derivazioni richieste dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 42,                
comma 1;                                                                        
f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per             
le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per             
quelle richieste dall'Agenzia d'ambito.                                         
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 92 del DLgs 31               
marzo 1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti               
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 92 - Riordino di strutture                                                
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in           
particolare:                                                                    
omissis                                                                         
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del Genio civile per il Po di            
Parma;                                                                          
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 2 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31, concernente            
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle                
acque destinate al consumo umano, e' il seguente:                               
"Art. 2 - Definizioni                                                           
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:                                
a) "acque destinate al consumo umano": 1) le acque trattate o non               
trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e              
bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine,           
siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante                  
cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in              
un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la                  
conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze              
destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi                
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita' non puo' avere           
conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale;                    
b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i' raccordi,           
le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati            
per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di             
distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione           
domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata                
punto di consegna, e' costituita dal contatore, salva diversa                   
indicazione del contratto di somministrazione;                                  
c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come              
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del DLgs 11 maggio            
1999, n. 152, e successive modifiche;                                           
d) "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra Comuni e                  
Province ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della Legge 5 gennaio                
1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico                
integrato, l'Amministrazione pubblica titolare del servizio.".                  
3) Il testo dell'art. 8 del DLgs n. 31 del 2001, citato alla nota 2)            
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 8 - Controlli esterni                                                     
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'Azienda Unita'                   
sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le             
acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente            
decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali           
dettati dalle Regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla              
fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche              
con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle                
frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa                
rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante               
l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato II.                      
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1,              
lettera a) l'Azienda Unita' sanitaria locale tiene conto dei                    
risultati del rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici              
effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque di cui                   
all'articolo 43 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, e successive                   
modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate            
alla produzione di acqua potabile, dei risultati della                          
classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita'              
previste nell'Allegato 2, sezione A, del citato DLgs n. 152 del 1999.           
3. L'Azienda Unita' sanitaria locale assicura una ricerca                       
supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per            
i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma                      
dell'Allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in             
quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale                  
pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari            
e' effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di              
sanita'.                                                                        
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza              
territoriale di piu' Aziende Unita' sanitarie locali la Regione puo'            
individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia            
di controlli.                                                                   
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo            
e' individuato d'intesa fra le Regioni interessate.                             
6. L'Azienda Unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo               
fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli                  
eventuali aggiornamenti alla competente Regione o Provincia autonoma            
ed al Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette             
gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni                
apportate.                                                                      
7. Per le attivita' di laboratorio le Aziende Unita' sanitarie locali           
si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,           
ai sensi dell'articolo 7-quinquies del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,           
e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono             
trasmessi mensilmente alle competenti Regioni o Province autonome ed            
al Ministero della sanita', secondo le modalita' stabilite                      
rispettivamente dalle Regioni o Provincie autonome e dal Ministero              
della sanita'.".                                                                
4) Il testo del comma 3 bis dell'art. 21 del RD n. 1775 del 1933,               
citato alla nota 1) all'art. 9, e' il seguente:                                 
"Art. 21                                                                        
omissis                                                                         
3bis. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener                
conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita'            
della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura            
stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;           
le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti                   
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture                 
consortili gia' operanti sul territorio.                                        
omissis".                                                                       
5) La L.R. 6 settembre 1999, n. 25 concerne Delimitazione degli                 
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione           
tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico                    
integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.                        
6) Il DLgs n. 152 del 1999 e' citato alla nota 4) all'art. 2.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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