REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 5
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione e' avviato ad
iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Puo' presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche,
in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto
pubblico o privato - abbia necessita' di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso
alla propria attivita' produttiva, necessiti di piu' opere di presa
anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali,
sotterranee e sorgenti) puo' presentare un'unica domanda di
concessione purche' siano rispettate contestualmente le seguenti
condizioni:
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o
ubicazione all'interno dell'unita' aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata
all'approvvigionamento della stessa unita' aziendale o dello stesso
stabilimento.
4. Qualora piu' soggetti intendano utilizzare la medesima opera di
presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i
richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero
concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti
con il Servizio.