REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
Art. 4
Attribuzione delle competenze
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del
Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato
Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi
elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti
relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i
seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarita' della concessione.