REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO V                                                              
     RENDICONTO                                                                 
          Art. 67                                                               
Conto del patrimonio                                                            
1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di                
valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto             
si riferisce:                                                                   
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;                                    
b) i beni mobili ed immobili;                                                   
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.           
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione              
dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella              
del patrimonio.                                                                 
3. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni           
appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di               
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione            
delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi                  
prodotto.                                                                       
4. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della             
Regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore           
classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni                
suscettibili di utilizzazione economica.                                        
5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio              
regionale con quello dello Stato, il conto stesso puo' essere, in               
allegato, riclassificato secondo i criteri stabiliti all'articolo 10,           
comma 3 della legge statale.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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