REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 50                                                               
Cancellazione degli impegni di spesa                                            
1. Quando l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto                    
l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la Giunta            
regionale o il dirigente competente per materia, provvede con proprio           
atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il              
provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla struttura                       
organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5 per la registrazione              
nelle scritture contabili.                                                      
2. Con l'atto di liquidazione della spesa di cui all'articolo 51 e'             
disposta dal dirigente competente per materia la riduzione                      
dell'impegno per le somme eccedenti a quelle liquidate. Il                      
provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla struttura                       
organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5, per la registrazione             
nelle scritture contabili.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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