LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 50
Cancellazione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto
l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la Giunta
regionale o il dirigente competente per materia, provvede con proprio
atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il
provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla struttura
organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5 per la registrazione
nelle scritture contabili.
2. Con l'atto di liquidazione della spesa di cui all'articolo 51 e'
disposta dal dirigente competente per materia la riduzione
dell'impegno per le somme eccedenti a quelle liquidate. Il
provvedimento e' trasmesso tempestivamente alla struttura
organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5, per la registrazione
nelle scritture contabili.