LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 49
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti della Giunta regionale
o dei dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia,
sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di
attribuzione delle competenze.
2. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo di spesa al quale la stessa e' da imputare.
3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi
futuri, oltre agli elementi indicati nel comma 2, devono essere
indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i
relativi termini.
4. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli
atti di impegno sono responsabili in ordine:
a) alla legalita' della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla
Giunta regionale;
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
d) alla completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione
richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni
legislative;
f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di
imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura
obbligatoria;
g) alla contestuale verifica dell'accertabilita' delle entrate
corrispondenti, nel caso, in cui i capitoli di spesa impegnati con il
provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.
5. Le proposte di atti di cui al comma 4, prima della loro formale
adozione, devono essere trasmesse alla struttura organizzativa
competente in materia di controllo contabile individuata sulla base
degli atti di disciplina delle strutture organizzative regionali, con
l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del
relativo impegno. A tal fine, detta struttura verifica l'esatta
imputazione della spesa al bilancio, la disponibilita' sul capitolo
relativo, la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere
in relazione allo stato di realizzazione dell'entrata e la
conformita' ai principi ed alle disposizioni della presente legge.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, la struttura
organizzativa di cui al comma 5, se non ha nulla da rilevare,
effettua la registrazione della prenotazione d'impegno.
7. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 5 riscontri
irregolarita' od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede,
ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed alla
correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente
proponente.
8. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con
l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione,
nei seguenti casi:
a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilita' finanziaria a
copertura della spesa;
b) quando si rileva l'erronea imputazione della spesa;
c) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione
dell'impegno;
d) quando l'atto non e' conforme ai principi ed alle disposizioni
della presente legge.
9. Alla struttura organizzativa di cui al comma 5 e' data tempestiva
comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la
trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo
nonche' dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della
registrazione.
10. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura
organizzativa di cui al comma 5, per le occorrenti annotazioni
contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli
impegni assunti.