REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 48                                                               
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri                                     
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu'                   
esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione           
globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno               
puo' estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni del bilancio            
pluriennale e fatto salvo il limite di cui al comma 3, ma i pagamenti           
devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a           
scadenza in ciascun esercizio.                                                  
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa                 
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia                 
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.                       
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di           
cui al comma 1, la facolta' di assumere impegni a carico di esercizi            
futuri e' limitata al secondo esercizio successivo a quello di                  
normale scadenza della legislatura.                                             
4. Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni           
su nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio                         
immediatamente successivo a quello di normale scadenza della                    
legislatura.                                                                    
5. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle           
risorse assegnate alla Regione nonche' di quelle eventualmente                  
collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale e'                  
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi             
successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione             
temporale delle risorse disposte:                                               
a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai                     
provvedimenti di cofinanziamento nazionale;                                     
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti                
statali di riparto di risorse.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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