REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 47                                                               
Impegni di spesa                                                                
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa            
e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza             
del bilancio in corso.                                                          
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le           
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad                
altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la             
relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine                         
dell'esercizio.                                                                 
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti                
spese da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza            
e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita'               
medesime.                                                                       
4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla             
base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di               
scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura                
organizzativa competente in materia di ragioneria.                              
5. Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli                       
stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a                   
bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il             
limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed             
eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi'            
assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da           
pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.              
6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'           
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti                
capitoli della spesa.                                                           
7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle                
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,                  
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli                  
relativi:                                                                       
a) alle indennita' al Presidente della Giunta regionale e agli altri            
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;                              
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;                     
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori            
per il personale dipendente;                                                    
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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