REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
           CAPO I                                                               
Entrate                                                                         
          Art. 44                                                               
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali                                  
di modesta entita'                                                              
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la                   
rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di               
entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di           
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata                  
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il               
limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla               
stessa legge.                                                                   
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere               
alcuno per i debitori.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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