LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Art. 44
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali
di modesta entita'
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la
rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di
entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il
limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla
stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere
alcuno per i debitori.