LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Art. 43
Riscossione e versamento delle entrate
1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha
effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il
Tesoriere od altro ufficio od Ente a cio' autorizzato per legge o
regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate e' disposta mediante ordinativi
d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un
suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il Servizio di
Tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.
3. L'entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta
acquisito alla cassa della Regione.
4. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito della somma
mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni
inerenti il Servizio di Tesoreria contenute nella presente legge e
nel regolamento regionale.