REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
           CAPO I                                                               
Entrate                                                                         
          Art. 43                                                               
Riscossione e versamento delle entrate                                          
1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha                 
effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il           
Tesoriere od altro ufficio od Ente a cio' autorizzato per legge o               
regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.                     
2. La riscossione delle entrate e' disposta mediante ordinativi                 
d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura                    
organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un           
suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il Servizio di                   
Tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.           
3. L'entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta                    
acquisito alla cassa della Regione.                                             
4. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito della somma                 
mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni            
inerenti il Servizio di Tesoreria contenute nella presente legge e              
nel regolamento regionale.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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