LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO III
Leggi di spesa e legge finanziaria
Art. 40
Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di
spesa.