REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO III                                                             
Leggi di spesa e legge finanziaria                                              
          Art. 40                                                               
Legge finanziaria regionale                                                     
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di                    
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di            
spesa.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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