REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 31                                                               
Variazioni di bilancio                                                          
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o                 
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli           
25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.                                
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
a) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della             
parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e              
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;            
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della             
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,              
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli            
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri               
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di                       
finanziamento specificatamente individuate;                                     
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base                
della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione                   
economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse                 
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e               
dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici                 
provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;                           
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                          
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento           
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle                  
contabilita' speciali.                                                          
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)            
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli                       
stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di              
base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed           
e) di detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi              
capitoli o di nuove unita' previsionali di base.                                
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare            
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di              
cassa:                                                                          
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove            
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti            
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione            
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative                
spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla                      
legislazione in vigore;                                                         
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di           
spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a                    
pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per           
quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato,              
dall'Unione Europea e da altri soggetti.                                        
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4             
dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei                  
capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero                   
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di               
base.                                                                           
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera             
a) del comma 4, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno            
a cui il bilancio stesso si riferisce.                                          
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente             
articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa                
competente in materia di bilancio, per la verifica.                             
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge,           
sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto              
nel Bollettino Ufficiale.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina