LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 29
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e speciali
1. I fondi di riserva di cui agli articoli 25 e 27 ed i fondi
speciali di cui all'articolo 28 sono dotati di appositi stanziamenti
di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti
amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.
2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui
discende la utilizzazione dei fondi di riserva di cui al comma 1
dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni,
degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che
in termini di cassa.