REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 29                                                               
Disposizioni comuni ai fondi di riserva e speciali                              
1. I fondi di riserva di cui agli articoli 25 e 27 ed i fondi                   
speciali di cui all'articolo 28 sono dotati di appositi stanziamenti            
di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti             
amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.                     
2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui                
discende la utilizzazione dei fondi di riserva di cui al comma 1                
dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni,             
degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che           
in termini di cassa.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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