LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 28
Fondi speciali
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o piu'
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria
per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio
di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in
corso di approvazione.
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti
di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unita' previsionali di
base esistenti oppure in nuove unita' previsionali di base nonche'
dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di
spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti
legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento
di spese correnti e di spese in conto capitale.
5. Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale,
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi
previsti stanziamenti di competenza.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine
dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.