REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 28                                                               
Fondi speciali                                                                  
1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o piu'               
fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da                  
provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo                
l'approvazione del bilancio.                                                    
2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria              
per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio           
di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in           
corso di approvazione.                                                          
3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti             
di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da                    
iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unita' previsionali di             
base esistenti oppure in nuove unita' previsionali di base nonche'              
dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di                
spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti            
legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.                            
4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento             
di spese correnti e di spese in conto capitale.                                 
5. Al bilancio e' allegato un elenco indicativo dei provvedimenti               
legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale,            
con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi              
previsti stanziamenti di competenza.                                            
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine                        
dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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