LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 27
Fondo di riserva per spese impreviste
1. Nel bilancio di competenza e di cassa e' iscritto un fondo di
riserva per spese impreviste.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unita'
previsionali di base limitatamente ai capitoli di spesa, ovvero in
nuove unita' previsionali di base e in nuovi capitoli, le somme
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in
vigore aventi carattere di imprescindibilita' e di improrogabilita',
non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non
trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al
Consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici
giorni dalla loro adozione.
4. L'ammontare del fondo di cui al presente articolo e' determinato
in misura non superiore allo 0,50% del totale delle spese effettive
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).