REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 26                                                               
Fondo di riserva del bilancio di cassa                                          
1. Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per            
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso            
dell'esercizio rispetto agli stanziamenti disposti in sede di                   
previsione.                                                                     
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 a favore di             
altri capitoli del bilancio di cassa con conseguente adeguamento                
degli stanziamenti di cassa previsti delle unita' previsionali di               
base, e' disposto con delibera della Giunta regionale.                          
3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in                 
chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entita' inadeguata            
nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi              
del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento               
insufficiente, e' autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello              
stanziamento di cassa nei modi di cui al presente articolo, fatto               
salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui           
passivi medesimi, in occasione dell'assestamento di bilancio di cui             
all'articolo 30.                                                                
4. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e'              
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un               
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla           
legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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