LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 26
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso
dell'esercizio rispetto agli stanziamenti disposti in sede di
previsione.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 a favore di
altri capitoli del bilancio di cassa con conseguente adeguamento
degli stanziamenti di cassa previsti delle unita' previsionali di
base, e' disposto con delibera della Giunta regionale.
3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in
chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entita' inadeguata
nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi
del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento
insufficiente, e' autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello
stanziamento di cassa nei modi di cui al presente articolo, fatto
salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui
passivi medesimi, in occasione dell'assestamento di bilancio di cui
all'articolo 30.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e'
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla
legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.