REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 16                                                               
Universalita' ed integrita' del bilancio                                        
1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al            
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse             
connesse.                                                                       
2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio                  
integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.                  
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della             
Regione e dei bilanci di cui all'articolo 69.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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