REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 11                                                               
Bilancio annuale di previsione                                                  
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di              
competenza ed in termini di cassa.                                              
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la            
spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali in cui            
si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte            
di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione                 
dell'oggetto delle entrate. Le unita' previsionali in cui si                    
articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di             
attivita', anche a carattere strumentale, individuate con riferimento           
alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione                  
vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di                
bilancio. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata sia nella spesa,           
sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessita' della               
codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unita'                  
previsionale di base.                                                           
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:                     
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura              
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;                
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle                
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio            
si riferisce;                                                                   
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle               
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza            
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto             
competenza.                                                                     
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e'              
iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto            
al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del             
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate            
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso                    
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti gia'                 
autorizzati.                                                                    
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto                
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio                         
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.                                    
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'            
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini                
della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono              
altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna           
unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente                       
obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle            
relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di            
unita' previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in                 
capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto               
dagli articoli 19 e 22.                                                         
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale            
le previsioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilita'                   
speciali sono approvate nel loro complesso.                                     
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o                   
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la                    
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini              
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti                  
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse             
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli                 
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello               
stato di previsione delle spese.                                                
9. Il bilancio annuale e' composto:                                             
a) dallo stato di previsione delle entrate;                                     
b) dallo stato di previsione delle spese;                                       
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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