ORDINANZA 6 novembre 2001, n. 346
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della L.R. 52/95 "Integrazioni alla L.R. 6/83 - Diritto allo studio" promosso dal TAR sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" e altri contro la Regione Emilia-Romagna
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano la Corte Costituzionale, composta dai
signori:
- Cesare Ruperto, Presidente;
- Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo
Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido
Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile,
Giovanni Maria Flick, Giudici;
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della L.R. Emilia-Romagna
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6
"Diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre
1999 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul
ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed
altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e
Costituzione" ed altri, della Regione Emilia-Romagna, nonche' l'atto
di intervento della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed
altri;
udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice relatore
Franco Bile;
uditi gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado
Mauceri, Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese
"Scuola e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna, Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro
per la Federazione italiana scuole materne ed altri;
ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25
gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), per violazione degli artt.
32, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della
Costituzione;
che l'ordinanza e' stata emessa nel corso di un giudizio promosso
avanti al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato bolognese
"Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista di
Bologna, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di
Bologna e dalla Comunita' Ebraica di Bologna, per ottenere
l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente
l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai Comuni, per l'anno
1995, dei contributi previsti dalla legge citata, in vista
dell'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno
delle scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di
lucro;
che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo
regionale, con sentenza in data 1 aprile 1997, aveva dichiarato
inammissibile il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed aveva
accolto il primo motivo (riconoscendo l'illegittimita' della
delibera, per violazione della legge regionale, nella parte in cui
prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di Comuni che non
avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente, con
separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimita'
costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli
artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della
Costituzione;
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 - ritenuto
ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole
materne) - ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile,
rilevando che con la sentenza di accoglimento di una parte del
ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a quo aveva
gia' fatto applicazione di essa; che, pertanto, ai fini della
motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del fatto
che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo
come unico oggetto del giudizio le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dai ricorrenti in logica subordinazione
all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a
legge"; che, invece, il rimettente si era "limitato ad affermare in
modo apodittico la rilevanza della sollevata questione, il cui
accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza
ch'egli aveva gia' pronunciato";
che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo ripropone la
questione di legittimita' costituzionale della citata legge
regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo
comma, e 117, primo comma della Costituzione, ritenendola rilevante e
non manifestamente infondata;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, e poi, con la memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza, ha dichiarato di "revocare" l'intervento;
che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del
giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione;
che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo
l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione;
che ha spiegato intervento la FISM (Federazione italiana scuole
materne), gia' intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza n. 67
del 1998, rilevando che la legge regionale impugnata e' stata
abrogata, e sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza della
questione.
Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con cui
la questione proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, e' stata
dichiarata manifestamente inammissibile - ha ritenuto ammissibile
l'intervento gia' allora spiegato dalla FISM, del quale persistono le
condizioni di ammissibilita';
che la presente questione di legittimita' costituzionale e', come
quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente
inammissibile, anche a prescindere dal totale difetto di motivazione
dell'ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999)
relativamente all'incidenza sul giudizio pendente della legge della
Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente
abrogato la L.R. n. 52 del 1995, e, relativamente al significato da
attribuire all'art. 17, che in via transitoria assoggetta ancora alla
legge del 1995 i soli "procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso";
che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo stata la
delibera regionale impugnata sia nella sua interezza, sia (col primo
motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto largamente
prevalente del thema decidendum" e' "l'asserita illegittimita'
derivata dell'impugnata delibera per illegittimita' costituzionale
della legge regionale citata", onde la sentenza di accoglimento del
primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del giudice, avendo
"definito soltanto una parte secondaria (e sostanzialmente marginale)
dell'oggetto del contendere";
che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla motivazione del
precedente provvedimento di rimessione, circa il quale questa Corte,
con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha gia' rilevato che il Tribunale
amministrativo regionale - proprio in ragione dell'accoglimento del
primo motivo del ricorso - aveva applicato la legge regionale in
esame, utilizzandola come parametro per valutare (e in concreto
escludere) la legittimita' della delibera impugnata, e che non
risultava come, a seguito di tale applicazione, non si dovesse
considerare esaurito il correlativo potere decisorio del giudice, con
la conseguenza - ora come allora - della manifesta
inammissibilita', per irrilevanza, della questione di
costituzionalita';
che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente si
risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di questa
Corte.
Per questi motivi
la Corte Costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6
"Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 33,
primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 novembre 2001.
PRESIDENTE REDATTORE
Cesare Ruperto Franco Bile
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 6/11/2001.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Giuseppe Di Paola