REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 7
Integrazione dell'art. 27 del R.R. 36/00
1. Dopo il comma 4 dell'art. 27 del R.R. 36/00, e' inserito il
seguente:
"4 bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati
alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravita'.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 27 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,
citato alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dal presente
Regolamento, e' il seguente:
"Art. 27 - Sanzioni e penalita'
1. Le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni
applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,
comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e
l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da
uno a cinque anni.
2. Nei casi piu' gravi la Commissione tecnica propone alla Provincia
competente la revoca dell'abilitazione.
3. Costituiscono elementi per l'applicazione delle sanzioni i
rapporti scritti presentati dai membri della Commissione tecnica, dai
Responsabili di Distretto, dal personale addetto alla vigilanza
venatoria e dal conduttore di cani da traccia.
4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del
regolamento, alla valutazione della gravita' delle violazioni, e
all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione
annuale congiunta delle Commissioni di coordinamento e tecnica.
4 bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla
Commissione tecnica per la valutazione della gravita'.".