REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 5
Integrazione dell'art. 23 del R.R. 36/00
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del R.R. 36/00, e' inserito il
seguente:
"6 bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla
Commissione Tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di
abbattimento per le valutazioni di cui al comma 4 bis dell'art. 27.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,
citato alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dal presente
Regolamento, e' il seguente:
"Art. 23 - Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto
abbattimento
1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre
immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il
contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei
Responsabili di Distretto al trasporto dell'animale intero presso il
punto di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto
abbattimento al Responsabile di Distretto.
2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilita' del luogo di
abbattimento rendano eccessivamente difficoltoso il trasporto della
carcassa intera, e' consentita l'eviscerazione in campo; in questo
caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di
controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua
verifica al punto di controllo.
3. Presso il punto di controllo in orari prestabiliti, vengono
rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e
gli eventuali prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni
emanate dalla Commissione tecnica.
4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo deve
essere redatto verbale nella scheda di abbattimento, conforme al
modulo indicato dall'INFS.
5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere
controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.
6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere
obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La
copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalita' del
possesso dell'animale.
6 bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla
Commissione tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di
abbattimento per le valutazioni di cui al comma 4 bis dell'art. 27.".