REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 4
Integrazione dell'art. 22 del R.R. 36/00
1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 del R.R. 36/00 e' inserito il
seguente:
"1 bis. Le Province possono dotarsi di sistemi per la comunicazione
delle uscite diversi da quelli indicati al comma 1.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 22 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,
citato alla nota 1) all'art. 1 cosi' come integrato dal presente
Regolamento, e' il seguente:
"Art. 22 - Comunicazione delle uscite
1. In ogni Distretto deve essere predisposta una cassetta chiusa a
doppio scomparto nella quale ciascun cacciatore deve inserire prima
dell'uscita la scheda di inizio uscita e, subito dopo il rientro, la
scheda di fine uscita. Le schede devono essere debitamente compilate
e firmate.
1 bis. Le Province possono dotarsi di sistemi per la comunicazione
delle uscite diversi da quelli indicati al comma 1.
2. La consultazione del materiale contenuto nelle cassette e'
consentito unicamente alla Polizia provinciale.".