LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO
Art. 4
Adeguamento e conversione in Euro di sanzioni amministrative
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2
"Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", la locuzione
"da Lire 5.000 a Lire 200.000" e' sostituita dalla locuzione "da 6
Euro a 103 Euro".
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6
"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge
n. 352 del 23 agosto 1993", e' modificato nel modo che segue:
a) alle lettere b), e) ed h) la locuzione "da Lire 10.000 a Lire
60.000" e' sostituita dalla locuzione "da 6 Euro a 30 Euro";
b) alla lettera c), la locuzione "da Lire 5.000 a Lire 30.000" e'
sostituita dalla locuzione "da 6 Euro a 15 Euro".
3. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21
"Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale":
a) la locuzione "a Lire quattromila e non superiore a Lire venti
milioni" e' sostituita dalla locuzione "a 6 Euro e non superiore a
10.329 Euro";
b) la locuzione "a Lire quattromila o superiore a Lire venti milioni"
e' sostituita dalla locuzione "a 6 Euro o superiore a 10.329 Euro".