REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO

          Art. 3                                                                
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti   solidi:             
adeguamento e conversione in Euro delle aliquote d'imposta                      
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della L.R. 19 agosto 1996,           
n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica             
dei rifiuti solidi" sono sostituiti dai seguenti:                               
"1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta e'                     
determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti                  
espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi                
successivi.                                                                     
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo           
e metallurgico:                                                                 
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in                    
discarica di II categoria, tipo A;                                              
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in                    
discariche di altro tipo.                                                       
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:                
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in                   
discarica di I categoria o in discarica di II categoria tipo A o in             
impianti di incenerimento senza recupero di energia;                            
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in                    
discarica di II categoria tipo B.                                               
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR           
10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:               
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali            
in discarica;                                                                   
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in                   
discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione             
debitamente autorizzato dall'autorita' competente oppure se vengono             
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.               
5. Per i rifiuti solidi urbani:                                                 
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in                 
discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;             
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e               
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da             
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza                
organica non superiore al 10 per cento.".                                       
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della L.R. 19                
agosto 1996, n. 31 Disciplina del tributo speciale per il deposito in           
discarica dei rifiuti solidi era il seguente:                                   
"Art. 13 - Ammontare dell'imposta                                               
1. A decorrere dall'anno 1997 l'ammontare dell'imposta e' determinato           
nella misura indicata nei commi successivi per le singole tipologie             
di rifiuti.                                                                     
2. Per i rifuiti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo           
e metallurgico l'ammontare dell'imposta e' determinato:                         
a) in Lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di             
II categoria, tipo A;                                                           
b) in Lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di             
altro tipo.                                                                     
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2,                
l'ammontare dell'imposta e' determinato:                                        
a) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di I           
categoria o in discarica di II categoria tipo A o in impianti di                
incenerimento senza recupero di energia;                                        
b) in Lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di             
II categoria tipo B.                                                            
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR           
10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni,               
l'ammontare dell'imposta e' determinato:                                        
a) in Lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in                
discarica;                                                                      
b) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica                
previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente           
autorizzato dall'Autorita' competente oppure se vengono conferiti in            
impianti di incenerimento senza recupero di energia.                            
5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta e'                     
determinato:                                                                    
a) in Lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o            
in impianti di incenerimento senza recupero di energia;                         
b) in Lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e                      
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da             
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza                
organica non superiore al 10 per cento.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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