LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 38
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'INTRODUZIONE DELL'EURO
Art. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi:
adeguamento e conversione in Euro delle aliquote d'imposta
1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della L.R. 19 agosto 1996,
n. 31 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi" sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta e'
determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti
espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi
successivi.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
e metallurgico:
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica di II categoria, tipo A;
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica di I categoria o in discarica di II categoria tipo A o in
impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica di II categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR
10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni:
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali
in discarica;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in
discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione
debitamente autorizzato dall'autorita' competente oppure se vengono
conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in
discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza
organica non superiore al 10 per cento.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della L.R. 19
agosto 1996, n. 31 Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi era il seguente:
"Art. 13 - Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 1997 l'ammontare dell'imposta e' determinato
nella misura indicata nei commi successivi per le singole tipologie
di rifiuti.
2. Per i rifuiti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
e metallurgico l'ammontare dell'imposta e' determinato:
a) in Lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di
II categoria, tipo A;
b) in Lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di
altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2,
l'ammontare dell'imposta e' determinato:
a) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di I
categoria o in discarica di II categoria tipo A o in impianti di
incenerimento senza recupero di energia;
b) in Lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di
II categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del DPR
10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni,
l'ammontare dell'imposta e' determinato:
a) in Lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in
discarica;
b) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica
previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente
autorizzato dall'Autorita' competente oppure se vengono conferiti in
impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta e'
determinato:
a) in Lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o
in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) in Lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e
provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da
raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza
organica non superiore al 10 per cento.".