REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 11                                                               
Abrogazione della L.R. 23 novembre 1987, n. 35                                  
1. La L.R. 23 novembre 1987, n. 35 recante "Norme per l'esercizio               
delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche                 
private ai sensi degli articoli 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n.              
616" e' abrogata.                                                               
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma unico                                                                     
1) Il testo degli artt. 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,                 
concernente Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22            
agosto 1975, n. 382 e', rispettivamente, il seguente:                           
"Art. 14 - Persone giuridiche private                                           
E' delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di           
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone                 
giuridiche di cui all'art. 12 del Codice civile che operano                     
esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui                
finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.            
          Art. 15 - Acquisto di immobili ed accettazione di                     
donazioni, eredita' e legati                                                    
E' trasferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative            
concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni,               
eredita' e legati da parte degli Enti e delle persone giuridiche di             
cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle             
funzioni amministrative relative agli Enti di cui all'art. 14.".                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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