LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 11
Abrogazione della L.R. 23 novembre 1987, n. 35
1. La L.R. 23 novembre 1987, n. 35 recante "Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche
private ai sensi degli articoli 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n.
616" e' abrogata.
NOTA ALL'ART. 11
Comma unico
1) Il testo degli artt. 14 e 15 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
concernente Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22
agosto 1975, n. 382 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 14 - Persone giuridiche private
E' delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone
giuridiche di cui all'art. 12 del Codice civile che operano
esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui
finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Art. 15 - Acquisto di immobili ed accettazione di
donazioni, eredita' e legati
E' trasferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte degli Enti e delle persone giuridiche di
cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle
funzioni amministrative relative agli Enti di cui all'art. 14.".