LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 10
Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
1. Il comma 6 dell'articolo 8 della L.R. 1 giugno 1992, n. 27 recante
"Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni
pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza" e'
sostituito dal seguente:
"6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione, determina la cessazione della
natura pubblica della istituzione. Con effetto dalla data di detto
decreto la persona giuridica e' iscritta d'ufficio nel registro
regionale istituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".".
NOTE ALL'ART. 10
1) Il testo del comma 6 dell'articolo 8 della L.R. 1 giugno 1992, n.
27 recante Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle
istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e
beneficienza e' il seguente:
"Art. 6
Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione determina la cessazione della
natura pubblica della istituzione e il riconoscimento della
personalita' giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del
Codice civile.".