LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 9
Estinzione delle persone giuridiche
1. La Regione, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio,
accerta la sussistenza di una delle cause di estinzione della persona
giuridica previste dall'articolo 27 del Codice civile e ne da'
comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ai
fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del
Codice civile. Detta comunicazione e' annotata nel registro di cui
all'articolo 3.
2. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui
all'articolo 3 e' effettuata a seguito della comunicazione del
presidente del tribunale della chiusura della procedura di
liquidazione provvedendo, contestualmente, alla devoluzione dei beni
che eventualmente residuino dalla liquidazione ai sensi dell'articolo
31 del Codice civile.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27 del Codice civile citato alla nota 1)
all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.
2) Il testo dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice
civile e' il seguente:
"Art. 11
Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando
l'associazione e' sciolta, il Presidente del Tribunale, su istanza
degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero
o anche di ufficio, nomina uno o piu' Commissari liquidatori, salvo
che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di
nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La
preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello
statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato
dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima
con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli Amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste
nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata
immediatamente al Presidente del Tribunale.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 31 del Codice civile, citato alla nota 2)
all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.