REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 8                                                                
Coordinamento, unificazione e trasformazione   delle fondazioni                 
1. Il direttore generale competente in materia di affari                        
istituzionali puo' disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti              
dagli articoli 26 e 28 del Codice civile, il coordinamento                      
dell'attivita' di piu' fondazioni o l'unificazione della loro                   
amministrazione, nonche' la loro trasformazione.                                
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma unico                                                                     
1) Il testo degli artt. 26 e 28 del Codice civile, rispettivamente              
citati alle note 5) e 6) all'art. 2, e' riportato nella stessa nota.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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