LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 8
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
1. Il direttore generale competente in materia di affari
istituzionali puo' disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti
dagli articoli 26 e 28 del Codice civile, il coordinamento
dell'attivita' di piu' fondazioni o l'unificazione della loro
amministrazione, nonche' la loro trasformazione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma unico
1) Il testo degli artt. 26 e 28 del Codice civile, rispettivamente
citati alle note 5) e 6) all'art. 2, e' riportato nella stessa nota.