LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Art. 6
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dagli interventi contributivi di cui all'art.
1, comma 2 la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito
capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che sara' dotato
della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art.
11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della copertura
finanziaria prevista dal Fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo
per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo"
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 2
allegato alla legge di bilancio di previsione per l'anno finanziario
2001 e Bilancio pluriennale 2001/2003 del 18/4/2001, n. 10.
2. All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5, comma 1,
la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella
parte spesa del Bilancio regionale che sara' dotato della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 18
aprile 2001, n.10, nell'ambito della copertura finanziaria prevista
dal Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9,
Legge 16/6/1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo" secondo
l'esatta destinazione recata alla voce n. 10 dell'elenco n. 5
allegato alla legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2001 e Bilancio pluriennale 2001/2003 del 18/4/2001, n. 10.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 6
Il testo dell'art. 11 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 concernente
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno
finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003, e' il seguente:
"Art. 11 - Misure di flessibilizzazione - Disposizioni per il
finanziamento delle leggi settoriali di spesa previste nell'ambito
dei fondi globali
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 16.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38 della
L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1730 del 31/7/2001; oggetto consiliare n. 1950 (VII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 122 in data 20/8/2001;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Turismo
Cultura Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva
alla Commissione I "Bilancio Programmazione Affari generali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/II.7 del
10/10/2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Ballarini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24/10/2001, atto
n. 48/2001.
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la
deliberazione legislativa n. 48/2001 non e' piu' soggetta al
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della
Costituzione.