LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 e' subordinata alla
condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della
regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;
b) che la Fondazione persegua le finalita' di cui all'art. 3;
c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale
rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;
d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31
marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una
dettagliata relazione sull'attivita' svolta. Il Presidente del
Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.