REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 35

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE

          Art. 2                                                                
Condizioni per la partecipazione                                                
1. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 e' subordinata alla           
condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:                       
a) che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della           
regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali altri soggetti;                      
b) che la Fondazione persegua le finalita' di cui all'art. 3;                   
c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale              
rappresentanza nel Consiglio di amministrazione;                                
d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31              
marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una                    
dettagliata relazione sull'attivita' svolta. Il Presidente del                  
Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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