LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 34
MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA L.R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"
Art. 2
Modifica del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30
1. Al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000 dopo le parole:
"proprio ordinamento", sono aggiunte le parole: "e comunque
attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione
locale".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 30/00, citata alla nota
all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
omissis
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, e
comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia
diffusione locale da' notizia alla cittadinanza dell'avvenuta
presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione
delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o
privati nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'installazione dell'impianto.
omissis.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1668 del 31 luglio 2001; oggetto consiliare n. 1931 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 121 in data 10 agosto 2001;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10 del 19
settembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Muzzarelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2001,
atto n. 47/2001.
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la
deliberazione legislativa n. 47/2001 non e' piu' soggetta al
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della
Costituzione.